Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

L’obbligazione tributaria esiste
e, quindi, il tributo va pagato

Anche se la circolare non ha ben interpretato la norma il contribuente deve rispettare la disposizione legislativa

obbligo tributario

SINTESI: Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (cfr., in tal senso, Cass. n. 10195 del 2016.).

Ordinanza n. 7661 del 2 aprile 2020 (udienza 26 giugno 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Napolitano Lucio – Est. Guida Riccardo
Le circolari in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi – Un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione non esonera il contribuente dall’adempimento dell’obbligazione ai sensi dell’art. 10 comma 2, della legge n. 212 del 2000

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