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Avviso ai litiganti

L’obbligo di confronto del Fisco
non vincola i tributi “di casa”

L’atto impositivo è quindi valido anche senza il contradditorio con il contribuente, necessario, invece, per le imposte a firma Ue

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SINTESI: In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria, solo in materia di tributi armonizzati, è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. Tale principio vale solo per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

Sentenza n. 36992 del 16 dicembre 2022 (udienza 24 novembre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Giudicepietro Andreina
Verifiche fiscali – L’Amministrazione finanziaria è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale solo in materia dei tributi “armonizzati” – L’eventuale invalidità dell’atto segue solo laddove il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe fatto valere in sede di contraddittorio – Tale obbligo non è previsto dal legislatore nazionale per i tributi non armonizzati

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