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Avviso ai litiganti

L’ok della Procura è necessario
solo se l’apertura è coattiva

Non occorre nessuna autorizzazione, invece, se il contribuente non si oppone e la ricerca avviene con il suo libero consenso

borsa

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del DPR n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente.

Sentenza n. 3182 del 2 febbraio 2022 (udienza 12 ottobre 2021)
Cassazione civile, sezioni unite – Pres. Curzio Pietro – Est. Conti Roberto Giovanni
Accertamento delle imposte – Autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere – È richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva” – Non è richiesta ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente.

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