Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

L’omessa dichiarazione dei redditi
ammette presunzioni “supersemplici”

Spetta al contribuente dimostrare che il reddito ricostruito dal Fisco non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore

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SINTESI: In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il potere di accertamento di ufficio dell’amministrazione finanziaria ex art. 41 del DPR n. 600 del 1973 prescinde dalla metodologia di cui all’art. 39 DPR cit. (in tema di accertamento induttivo), potendo l’Ufficio ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la cui allegazione comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, purché siano determinati, ancorché induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, tenuto conto delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti. Nel qual caso l’Ufficio può fare ricorso a qualsiasi elemento probatorio, spettando al contribuente la prova contraria dell’esistenza di elementi contrari tesi a provare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio.

Ordinanza n. 30914 del 19 ottobre 2022 (udienza 11 ottobre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Guida Riccardo
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – L’Ufficio ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza la cui allegazione comporta l’onere del contribuente di fornire la prova contraria

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