Il maggior reddito non va tassato
soltanto se la dimostrazione regge
E' necessario provare che le somme contestate ai fini della capacità contributiva non siano state utilizzate per scopi che esulano dal "sintetico"
Ordinanza n. 17213 del 2 luglio 2018 (udienza 6 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento sintetico – Art. 38, comma 6, DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente deve dimostrare attraverso idonea documentazione che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta – L’idonea documentazione consiste in una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto