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Avviso ai litiganti

Mancano ritenute e versamenti:
due violazioni, due sanzioni

Sono irregolarità di natura differente per le quali la normativa prevede penalità distinte, erogabili contemporaneamente anche se le somme coinvolte sono le stesse

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SINTESI: La Corte ribadisce che in tema di sanzioni per le violazioni nella materia della riscossione delle imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia omesso di effettuare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti a lavoratori dipendenti e di versare l’importo delle trattenute non operate in tesoreria, è configurabile il concorso tra le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14, sia per la diversità delle condotte punite, sia per il tenore dello stesso art. 14 che nel prevedere per chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte, l’applicazione della sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto, “salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13 per il caso di omesso versamento” ricorre alla tecnica normalmente adoperata in tema di concorso apparente di norme (ai sensi dell’art. 15 cod. pen.; cfr. Cass. 22855/2010; 13757/2013.
 
Sentenza n. 28540 del 20 dicembre 2013 (udienza 29 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cigna Mario
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14 – Sanzioni violazioni riscossione imposte sui redditi – Omissione effettuazione e versamento ritenute a lavoratori dipendenti – Concorso sanzioni
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