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Avviso ai litiganti

La metratura è di “lusso”:
niente sconto “prima casa”

Rilevante, ai fini dell’applicabilità del beneficio, è la superficie complessiva dell'immobile a prescindere dal requisito di abitabilità

SINTESI: Al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’<<abitabilità>> dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’<<utilizzabilità>> degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di un’abitazione (Cfr., in tal senso, Cass. 8421/2017).

 
Ordinanza n. 1133 del 18 gennaio 2018 (udienza 24 ottobre 2017)
Cassazione civile, sezione V
Imposta di registro – Agevolazione per l’acquisto di un’abitazione di lusso – Occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al DM Lavori Pubblici 2 agosto 1969 – Non rileva il requisito dell’<<abitabilità>> – Rileva quello dell’<<utilizzabilità>> degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità
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