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Avviso ai litiganti

Il mittente è inequivocabile:
valida la cartella senza firma

La sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario rappresenta un elemento essenziale soltanto nei casi in cui l’obbligo è previsto per legge

foglio senza firma
SINTESI: La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua intestazione.
 
Sentenza n. 24018 del 24 novembre 2016 (udienza 7 novembre 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Tirelli Francesco – Est. Sabato Raffaele
Sottoscrizione della cartella di pagamento – La sua mancanza non comporta l’invalidità dell’atto – L’art. 25 del DPR n. 602 del 1973 non prevede la sottoscrizione della cartella, ma solo l’intestazione dell’autorità da cui promana
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