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Avviso ai litiganti

Per il momento non c’è l’abitabilità,
ma la casa è grande: niente bonus

L’alloggio è di “lusso” se supera una determinata metratura a prescindere dal suo stato attuale, a contare, anche per il mercato immobiliare, sono le potenzialità

SINTESI: In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’“abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso.
 
Sentenza n. 15472 del 13 giugno 2018 (udienza 5 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Castorina Rosaria Maria
Imposta di registro – Esclusione dall’agevolazione della cd “prima casa” – Abitazione di lusso - Art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 – È irrilevante il requisito dell’“abitabilità” dell’immobile, mentre rileva quello della “utilizzabilità” degli ambienti
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