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Avviso ai litiganti

Movimenti bancari non giustificati: scatta la presunzione di “redditività”

Sono considerati operazioni imponibili, se il contribuente non riesce a dimostrarne l’estraneità all’attività di impresa

SINTESI: In materia di accertamenti bancari ai fini IVA, l’art. 51 del DPR n. 633 del 1972 (analogamente l’art. 32, n. 2), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte dirette) prevede una presunzione legale relativa di “redditività” delle movimentazioni bancarie (prelevamenti e versamenti dai conti correnti riferibili al contribuente) non giustificate. Tale presunzione legale è ritenuta da sola sufficiente a motivare la ripresa a tassazione, in mancanza della prova contraria circa l’estraneità delle movimentazioni predette all’attività di impresa. In mancanza della prova contraria, infatti, tutte le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere considerata operazioni imponibili.


Sentenza n. 10396 del 12 maggio 2011 (udienza del 2 marzo 2011
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. D’Alonzo, Rel. Cirillo
IVA – Accertamento di importo elevato – Movimentazioni bancarie non giustificate – Mancato assolvimento dell’onere della prova
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