Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Nel pv soltanto i documenti fiscali
se unico obiettivo della verifica

Non è necessaria l’adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate

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SINTESI: In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale redatto ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate (cfr., in tal senso, Cass. n. 12094 del 2019).

Ordinanza n. 36022 del 22 novembre 2021 (udienza 30 settembre 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico –Est. Chiesi Gian Andrea
Garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali – Il processo verbale redatto ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4 del 1929 deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione – È sufficiente che in esso siano indicati i documenti prelevati senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate

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