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Avviso ai litiganti

Nell’intimazione a versare il ruolo
basta il riferimento alla cartella

Per individuare la pretesa del Fisco non occorrono informazioni aggiuntive oltre a quelle indicate nel modulo ministeriale

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SINTESI: L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del DPR n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché non occorre (anche in forza dell’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l’identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr., ex multis, Cass. n. 12140 del 2021).

Ordinanza n. 39058 del 9 dicembre 2021 (udienza 14 settembre 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. Lo Sardo Giuseppe
Avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo – Deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia – Non occorre che contenga una motivazione diversa ed ulteriore – È sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata

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