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Avviso ai litiganti

Nessun dubbio sul mittente: valida
la cartella di pagamento non firmata

La sottoscrizione dell’esattore non è necessaria, obbligatorie invece intestazione e causale espressa con apposito codice

cartella di pagamento

SINTESI: L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio l’Autorità da cui promana. L’esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con DM che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
 
Ordinanza n. 28272 dell’11 dicembre 2020 (udienza 29 settembre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Fuochi Tinarelli Giuseppe – Est. Antezza
Omessa sottoscrizione della cartella di pagamento – Non comporta l’invalidità dell’atto – L’esistenza di questo atto non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo

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