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Avviso ai litiganti

Nessun vantaggio dalla frode.
Indetraibile anche l’Iva pagata

Il beneficiario finale che ha acquistato dalla società filtro, “cartiera”, nell’ambito dei “caroselli” si presume consapevole del meccanismo di raggiro

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SINTESI: In tema di IVA, nelle c.d. “frodi carosello” - fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società filtro (“buffer”) - il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato) fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari (si veda anche Cass. n. 867/2010, n. 30055/2008). Peraltro, gli accertamenti della Guardia di finanza hanno appurato che si trattava di rilevanti quantitativi di merce che venivano prima ceduti a società compiacenti e indi, proprio gli stessi, formalmente riacquistati dalle stesse originarie ditte o società venditrici. Tanto basta per fare scattare le presunzioni previste in tema di evasione fiscale in materia di imposta indiretta in argomento (IVA). Va infine osservato come la frode al fisco (nella specie realizzata, al fine di ottenere detrazioni d’imposta e l’indicazione di maggiori costi, attraverso una simulazione soggettiva e in parte oggettiva), rileva solo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ma non determina, tra le parti, nullità per illiceità dell’atto, quando non sia esclusa la loro volontà di concludere il negozio, il che non ha rilevanza nella fattispecie in esame (cfr. anche Cass. n. 9447/2007, n. 13621/2004).
 
 
Sentenza n. 16663 del 29 luglio 2011 (ud. dell’ 8 giugno 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Bognanni
IVA – Frodi carosello – Conoscenza e consapevole partecipazione alla frode - Indetraibilità dell’imposta - Inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dei negozi
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