SINTESI: In tema di condono fiscale, l’articolo 16 della Legge n. 289 del 2002, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972, con cui l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione (Cfr., ex plurimis, Cass. 28064/18).
Ordinanza n. 11975 del 7 maggio 2019 (udienza 27 marzo 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Ragonesi Vittorio
Condono fiscale – Articolo 16 della Legge n. 289 del 2002 – Consente la definizione delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo – Non si applica alle controversie che riguardano le cartelle ex articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972 – Tali atti non hanno natura impositiva