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Avviso ai litiganti

Niente detrazione per l’operazione
erroneamente assoggettata a Iva

Tramite tale istituto, l’Agenzia può negare il recupero dell’imposta pagata dal cessionario a titolo di rivalsa ma non dovuta

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SINTESI: In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un’aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, e in conformità dell’art. 17 della direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE, e degli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE (come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), l’esercizio del relativo diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta. Ne discende che, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, per la misura non dovuta sono privi di fondamento: (i) il pagamento dell’ imposta da parte del cedente (il quale ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso di quanto versato in eccesso); (ii) la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti del cessionario (il quale ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA in via di rivalsa, nella parte erroneamente versata); (iii) la detrazione operata dal cessionario nella sua dichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell’Amministrazione di escludere la detrazione dell’ imposta così pagata in rivalsa.

Ordinanza n. 32900 dell’8 novembre 2022 (udienza 25 ottobre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Guida Riccardo
Operazione erroneamente assoggettata ad Iva – Non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata – L’esercizio del relativo diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile ad Iva nella misura dovuta

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