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Avviso ai litiganti

No ai benefici prima casa chiesti
dopo la registrazione della sentenza

Il trasferimento di proprietà disposto dal giudice a favore dell’acquirente costituisce l’atto traslativo

contratto acquisto casa

SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall’art. 1, nota II-bis, della allegata al DPR n. 131 del 1986, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall’art. 77 del DPR predetto, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima (cfr., in tal senso, Cass. n. 2261/2014).

Ordinanza n. 7390 del 17 marzo 2020
Cassazione civile – sezione V – Pres. Stalla Giacomo Maria – Rel. Mondini Antonio
Agevolazioni per la cd. “prima casa” – Acquisto avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. – Le manifestazioni di volontà ex art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 devono essere rese prima della registrazione della sentenza – In mancanza il contribuente perde l’agevolazione

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