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Avviso ai litiganti

No al “condono di condono”:
l’Erario lascia e non raddoppia

Perché renderebbe risibile il contributo alle entrate erariali, in ragione dell’esiguità della somma recuperata dal Fisco, falcidiata dal duplice “vantaggio”

SINTESI: In tema di condono fiscale, non è ammissibile il cd. “condono di condono”, perché altrimenti il contribuente verrebbe irragionevolmente ad usufruire due volte, per la stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, che, pur espressione dei principi di cui agli artt. 81 e 111 Cost., verrebbero ad assumere un peso eccessivamente preponderante nel bilanciamento con il valore della parità di trattamento di fronte al Fisco di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., anche per il risibile contributo proprio alle suddette esigenze finanziarie dello Stato (in ragione dell’esiguità della somma recuperata dal Fisco, falcidiata da un doppio condono) e della ragionevole durata dei processi (a causa del contenzioso relativo all’ammissibilità del “condono di condono”).
 
Sentenza n. 1317 del 19 gennaio 2018 (udienza 6 dicembre 2017)
Cassazione civile, sezione V
Condono ex articolo 9 e 9-bis della legge 289/2002 – Non è ammissibile il cosiddetto “condono di condono” – Il contribuente verrebbe irragionevolmente a usufruire due volte, per la stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario
 
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