SINTESI. Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 600 del 1973, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale determinati in base agli estimi catastali del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, a norma dell’art. 38, comma 6, “al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate”.
Sentenza n. 7257 del 22 marzo 2017 (udienza 19 dicembre 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Amato Sergio - Est. Filippini Stefano
Art. 38 del DPR n. 600 del 1973 – Rettifica della dichiarazione di un coltivatore diretto – È legittimo l’accertamento con metodo sintetico quando da elementi esterni si può fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrono a formare l’imponibile complessivo – Il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria
Non è “intoccabile” il reddito
dichiarato dal coltivatore diretto
Corretto, da parte dall’ufficio, procedere con la rideterminazione della capacità contributiva se emergono elementi che fanno presumere un diverso imponibile
