Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)
Avviso ai litiganti
Non è il litro l’unità di misura
della capacità… contributiva
Sono, piuttosto, gli elementi indicativi di ricchezza, come la disponibilità, in Italia o all’estero, di auto e motoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie
SINTESI: In tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 600 del 1973, nel testo applicabile nella fattispecie “rationetemporis” – “elementi indicativi di capacità contributiva”, tra gli altri, specificamente la “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonché di “residenze principali o secondarie”. La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’ articolo 2728 del codice civile, perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva”. Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (cfr Cassazione 18081/2010 e 16284/2007).
Ordinanza n. 22634 del 24 ottobre 2014 (udienza 8 ottobre 2014)
Cassazione civile, Sez. VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Bognanni Salvatore
Accertamento delle imposte sui redditi – Articolo 2 del Dpr n. 600 del 1973 applicabile ratione temporis – La “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonché di “residenze principali o secondarie” costituiscono elementi di capacità contributiva – Tale disponibilità costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’articolo 2728 del codice civile – Il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità
La navigazione in questo sito internet e l'utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all'interno del presente Sito.
Chiudendo il banner attraverso la X in alto a destra o selezionando il tasto "Rifiuta tutti", proseguirai la navigazione ricevendo i soli cookie tecnici per i quali non è richiesto il tuo consenso, ma i contenuti del canale YouTube non saranno fruibili direttamente all'interno di questo Sito.
Se desideri acconsentire alla ricezione dei predetti cookie, seleziona il tasto "Accetta tutti"; ricorda che potrai sempre modificare la tua scelta utilizzando la funzionalità Preferenze cookies disponibile in fondo alla pagina.