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Avviso ai litiganti

Non è locazione se oltre ai mobili
sono compresi servizi “personali”

Il cambio di biancheria, le pulizie sono prestazioni non equiparabili all’arredamento compreso nel canone di affitto e ai servizi di acqua, luce e gas

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SINTESI: Nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie o il cambio della biancheria) il rapporto, specialmente se si inserisca in un’attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti del Dpr n. 633 del 1972, articolo 10, punto 8.
 
Ordinanza n. 6501 del 20 marzo 2014 (udienza 19 febbraio 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario
Iva – Cessione del godimento di unità immobiliari ad uso di “casa vacanze” – Inquadramento normativo – Non rientrano tra le operazioni esenti ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, articolo 10, punto 8
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