SINTESI: È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (e non a quella delle commissioni tributarie) la controversia instaurata da una società di assicurazione per la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della polizza fideiussoria, rilasciata ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1973 per il rimborso “accelerato” dell’Iva al contribuente, qualora non sia posto in discussione il debito del contribuente e venga invece dedotto il rapporto nascente dalla polizza fideiussoria (diverso e autonomo rispetto a quello tributario – ss.uu. 10188/1998, Cassazione 8622/2012). Si tratta, in tal caso, di una controversia avente a oggetto un diritto soggettivo (la ripetizione di indebito), basato su un rapporto negoziale di natura giusprivatistica e non incidente in alcun modo sul rapporto tributario.
Sentenza n. 19609 dell’1 ottobre 2015 (udienza 21 luglio 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Piccininni Carlo - Est. Marulli Marco - Pm. Sorrentino Federico
Processo tributario – Ripetizione da parte della società assicurativa dei pagamenti effettuati a seguito di escussione della polizza fideiussoria – Deduzione di motivi basati sul rapporto di garanzia – Giurisdizione tributaria – Esclusione
Non è sempre il Fisco al centro
di tutte le vicende di un’impresa
La lite sull’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata per consentire il rimborso accelerato dell’Iva non compete alle commissioni tributarie
