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Avviso ai litiganti

Non produce “strascichi”, l’omesso
versamento emerso in dichiarazione

La violazione non è sottoposta al cumulo giuridico delle sanzioni perché non incide sull’imponibile e sul tributo

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SINTESI: Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (cfr., da ultimo, Cass. n. 8148 del 2019).

Ordinanza n. 5744 del 3 marzo 2021 (udienza 9 dicembre 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. Crolla Cosmo
Violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento risultante dalla dichiarazione – Non sono soggette all’istituto della continuazione ex art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997 – Sono soggette ad un trattamento sanzionatorio autonomo per ogni mancato pagamento ex art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997

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