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Avviso ai litiganti

Non tutti gli atti “richiamati”
devono accompagnare l’atto

L’adempimento è necessario soltanto se integra il provvedimento impositivo e se questo non ne contiene già i contenuti essenziali

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SINTESI: L’obbligo di allegazione all’atto impositivo di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dallo Statuto del contribuente, va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo: siffatto obbligo, quindi, riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli richiamati dall’Ufficio non già per estrinsecare e rendere intellegibile la motivazione dell’atto bensì ai fini della prova della pretesa impositiva (cfr., in tal senso, Cass. n. 24417 del 2018).

Sentenza n. 29502 del 24 dicembre 2020 (udienza 1 ottobre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Rossi Raffaele
Obbligo di allegazione di ogni atto richiamato dall’atto impositivo – Deve essere inteso in correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che sorreggono l’atto impositivo – Tale obbligo riguarda i soli atti che non sono stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso

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