Sintesi: il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell’esenzione dall’IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA (sentenza del 9 febbraio 2017, Euro Tyre, C-21/16, EU:C:2017:106, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la giurisprudenza della Corte Europea, non è contrario al diritto dell’Unione esigere che un operatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode fiscale.
Cassazione civile – sezione VI – ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020 – Presidente Mocci Mauro – Relatore Conti Roberto Giovanni
Esenzione IvaVA – Principio di neutralità fiscale - Non può essere invocato da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale – Il diritto dell’Unione esige che un operatore agisca in buona fede