La notifica alla persona giuridica
si esegue presso la sua sede
È considerata valida mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o ad altro addetto
Sentenza n. 10062 del 9 maggio 2014 (udienza del 17 dicembre 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Olivieri Stefano
Notificazioni di atti alle persone giuridiche – Applicazione dell’articolo 145, comma 1, cpc al processo tributario – Consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – Non necessita alcun ordine preferenziale – Non è necessario menzionare le generalità del consegnatario