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Avviso ai litiganti

Notifica a mezzo posta: ricevere
un avviso è come ricevere un pacco

Non occorre relata né specifica annotazione in ordine a chi ritira: si ritiene ritualmente effettuata senza la prova dell’impossibilità di prenderne cognizione

In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., sicché, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.
 
Ordinanza n. 11094 del 5 maggio 2017 (udienza 9 marzo 2017)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Notificazioni a mezzo posta – L’avviso di liquidazione o di accertamento notificato senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario non necessita di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento

 
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