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Avviso ai litiganti

Nulla la notifica dell'appello presso la residenza del difensore

Se però la causa non è imputabile a chi vi ha provveduto, il giudice, qualora il destinatario non si costituisca in giudizio, deve ordinarne la rinnovazione

SINTESI: Il mancato perfezionamento della notifica dovuto a causa non imputabile al notificante - se sussiste un astratto collegamento del luogo con il domiciliatario - determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica. Ne consegue l'obbligo per il giudice, in difetto di costituzione in giudizio del destinatario della notifica nulla, di ordinare la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c., norme queste applicabili al processo tributario, per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr Cass. n. 6547 del 12/03/2008, Cass. n. 10136 del 2/08/2008). Nella specie, la Cassazione ha ritenuto nulla la notifica del ricorso in appello effettuata presso la residenza del dottore commercialista difensore e domiciliatario in prime cure quando quest'ultimo non aveva più il proprio studio nell'indirizzo indicato nel ricorso introduttivo e la residenza costituiva l'unico recapito noto dello stesso.

Sentenza n. 837 del 19 gennaio 2010 (udienza del 4 novembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Iacobellis
Appello - Mancato perfezionamento della notifica - Modifica della residenza del difensore - Ipotesi di nullità - Conseguenze
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