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Avviso ai litiganti

Nuove assunzioni non compensano
se non ci sono i presupposti di legge

Non è possibile utilizzare il credito d’imposta (legge 388/2000) su incremento occupazionale per “pagare” tributi dovuti non ancora “liquidati” o eccedenti il bonus

assunzioni
SINTESI: La Corte richiama l’orientamento in base al quale, “in tema di agevolazioni tributarie, ove i crediti di imposta per incremento occupazionale, previsti dalla legge n. 388 del 2000, articolo 7, vengano utilizzati in compensazione di imposte dovute, in assenza dei relativi presupposti, si concretizza un’ipotesi di omesso versamento di imposta, suscettibile di sanzione, ai sensi del Dlgs n. 471 del 1997, articolo 13” (cfr Cassazione, 8681/2011); in particolare, inoltre, anche “il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal Dlgs n. 471 del 1997, articolo 13, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti” (cfr Cassazione, 18369/2012).
 
Sentenza n. 4163 del 21 febbraio 2014 (udienza 30 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cigna Mario
Legge n. 388 del 2000, articolo 7 – Crediti di imposta incremento occupazionale – Utilizzo compensazione in assenza presupposti – Superamento limite massimo crediti di imposta compensabili – Equivale a omesso versamento – Applicazione sanzioni ex articolo 13 Dlgs n. 471 del 1997
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