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Avviso ai litiganti

Obbligo al contradditorio violato:
l’atto non è automaticamente nullo

Il contribuente deve spiegare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere a sua difesa e dimostrare che l’impugnazione non sia solo pretestuosa

SINTESI: In ambito delle indagini cosiddette “a tavolino”, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale; mentre per i tributi “armonizzati”, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione tuttavia comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cassazione SS.UU. 24823/2015).
 
Sentenza n. 24199 del 29 novembre 2016 (udienza 12 ottobre 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Piccininni Carlo – Est. Tricomi Laura
Indagini cd. “a tavolino” – L’Amministrazione finanziaria non ha un obbligo di attivare il contraddittorio per i tributi “non armonizzati” – L’obbligo esiste per i tributi “armonizzati” – In mancanza l’atto è nullo solo se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere
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