Obbligo al contradditorio violato:
l’atto non è automaticamente nullo
Il contribuente deve spiegare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere a sua difesa e dimostrare che l’impugnazione non sia solo pretestuosa
Sentenza n. 24199 del 29 novembre 2016 (udienza 12 ottobre 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Piccininni Carlo – Est. Tricomi Laura
Indagini cd. “a tavolino” – L’Amministrazione finanziaria non ha un obbligo di attivare il contraddittorio per i tributi “non armonizzati” – L’obbligo esiste per i tributi “armonizzati” – In mancanza l’atto è nullo solo se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere