SINTESI: L’imposta di registro è un’imposta d’atto, e va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario. Infatti, in caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre (cfr. Cass. n. 9501 del 2018).
Ordinanza n. 29688 del 28 dicembre 2020 (udienza 10 giugno 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. La Torre Maria Enza
Imposta di registro – È un’imposta d’atto – Va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario – In caso di pluralità di provvedimenti, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione – Il tributo non colpisce il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto