Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Ok al sintetico se il tenore di vita
non va al passo con il reddito

Il contribuente deve dimostrare che i “frutti” della sua attività agricola sono sufficienti a coprire le spese

sintetico

SINTESI: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 21 luglio del 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma dell’art. 38, comma 6, del DPR n. 600 del 1973, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (cfr., ex multis, Cass. n. 34704/2019).

Ordinanza n. 10275 del 29 maggio 2020 (udienza 24 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Fraulini Paolo
Art. 38 del DPR n. 600 del 1973 e D.M. 21 luglio del 1983 – È legittimo l’accertamento sintetico del reddito agrario e dominicale del fondo condotto dal contribuente – È onere del contribuente fornire la prova contraria

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