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Avviso ai litiganti

Ok alla motivazione per relationem se la sentenza è ben identificata

Il rinvio è ammissibile quando consente l’agevole controllo delle conclusioni cui sono giunti altri giudici in analoghe situazioni

SINTESI: Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio, e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell’ordinamento, desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per gli atti amministrativi, e a fortiori valido - in forza dell’art. 111 Cost., per l’attività del giudice - quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (v. Cass., 30/3/2007, n. 7943), tale dovendo invero considerarsi la motivazione di sentenza ben identificata (v. Cass., 16/1/2009, n. 979).
 
Sentenza n. 10137 del 28 aprile 2010 (udienza del 19 gennaio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Papa, Rel. Scarano
Accertamento – Verifiche – Accessi illeciti – Documentazione – Locali non connessi all’attività – Inutilizzabili le prove – Fuori dall’azienda – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
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