SINTESI: In tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell’art. 75 (ora art. 109), comma 1, del DPR n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell’esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l’esistenza o l’ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria e per quelli negativi in quello del contribuente.
Sentenza n. 31789 del 5 dicembre 2019 (udienza 8 ottobre 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Cataldi Michele
Redditi d’impresa – Art. 75, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986 – I ricavi e i costi sono imputabili nell’esercizio di competenza a condizione che l’esistenza o l’ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo