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Avviso ai litiganti

Onlus, qualche esenzione sì
ma non dal contributo unificato

Non basta la qualifica, il beneficio diventa legittimo solo in base a un criterio di meritevolezza in funzione della solidarietà sociale e dell’oggetto del giudizio

SINTESI: In materia di agevolazioni tributarie le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del DPR n. 115 del 2002 (TU Spese di Giustizia) e 27-bis della tabella B allegata al DPR n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile alla luce dell’art. 10 del citato DPR n. 115 solo in base ad un criterio di meritevolezza in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione.
 
Ordinanza n. 14332 del 5 giugno 2018 (udienza 9 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Manzon Enrico – Est. Solaini Luca
Onlus – Agevolazioni tributarie spese di giustizia – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del Dpr n. 115 del 2002 e 27-bis della tabella B all. al Dpr n. 642 del 1972 le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato in sede di ricorso giurisdizionale
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