SINTESI: In tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.
Ordinanza n. 22851 del 20 ottobre 2020 (udienza 19 novembre 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Di Paola Luigi
IVA – Operazioni oggettivamente inesistenti – L’Amministrazione finanziaria non ha l’onere di provare la mala fede del contribuente