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Avviso ai litiganti

Le operazioni presunte dal Fisco
si superano soltanto con le prove

L’ufficio deve dimostrare le incongruenze rilevate dal riscontro fisico effettuato in sede di controllo e il contribuente il loro perché

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SINTESI: Il sistema del regime di cui al DPR n. 441 del 1997, è articolato mediante disposizioni che operano come presunzioni iuris tantum, nel senso che, in deroga al principio fissato dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, deve solo provare il fatto indicato dalla norma (gli ammanchi di beni a seguito di riscontro fisico, ovvero le differenze quantitative tra consistenza delle rimanenze registrate e scritture obbligatorie di magazzino o documentazione obbligatoria), mentre è il contribuente che, dal canto suo, per superare le predette presunzioni, dovrà provare, secondo le modalità stabilite dagli artt. 2 e 3, del DPR n. 441 del 1997, che la giacenza o la mancata giacenza dipende dal verificarsi di fatti diversi dall’acquisto o dalla cessione.

Ordinanza n. 24309 del 3 novembre 2020 (udienza 10 luglio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Fuochi Tinarelli Giuseppe – Est. Triscari Giancarlo
Regime di cui al DPR n. 441 del 1997 recante il regolamento per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto – È articolato sulla base di disposizioni che operano iuris tantutm – L’Amministrazione finanziaria deve solo provare il fatto indicato dalla norma – È il contribuente che deve provare che la giacenza o la mancata giacenza dipende dal verificarsi di fatti diversi dall’acquisto o dalla cessione

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