SINTESI. La speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti IVA vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale IVA a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, sicché l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza la necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile (cfr., in tal senso, Cass. n. 10207/2016).
Sentenza n. 7910 del 17 aprile 2020 (udienza 9 gennaio 2020)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Rel. De Masi Oronzo
Compensazione IVA infragruppo – Rimborso di crediti IVA vantati da una società mediante compensazione con l’ IVA a debito delle altre del medesimo gruppo – Per il rimborso è necessario che la controllante presenti la propria dichiarazione e quelle delle controllate – L’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata nei confronti della sola controllante sulla quale ricadono gli obblighi della dichiarazione