Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Pacchetto completo di dichiarazioni
per compensare l’Iva di gruppo

Alla presentazione per sé e per le controllate è tenuta la controllante, soggetto fiscale che matura il diritto al rimborso

iva di gruppo

SINTESI. La speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti IVA vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale IVA a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, sicché l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza la necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile (cfr., in tal senso, Cass. n. 10207/2016).

Sentenza n. 7910 del 17 aprile 2020 (udienza 9 gennaio 2020)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Rel. De Masi Oronzo
Compensazione IVA infragruppo – Rimborso di crediti IVA vantati da una società mediante compensazione con l’ IVA a debito delle altre del medesimo gruppo – Per il rimborso è necessario che la controllante presenti la propria dichiarazione e quelle delle controllate – L’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata nei confronti della sola controllante sulla quale ricadono gli obblighi della dichiarazione

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