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Avviso ai litiganti

Il “parziale” non è indipendente,
può ricalcare gli step dell’induttivo

Non assume rilievo il fatto che nell’avviso d’accertamento ci sia un riferimento normativo errato

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SINTESI: L’accertamento parziale è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del DPR n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 55 del DPR n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (cfr. Cass., sent. n. 21984/2015); ancora più significativamente si è sostenuto che, non essendo circoscritto il relativo oggetto ad alcune categorie di redditi e potendo essere raggiunta la prova anche in via presuntiva, non assume alcun rilievo il fatto che nel relativo avviso ci si riferisca erroneamente all’art. 39 del DPR n. 600 del 1973, e non all’art. 41-bis.
 
Ordinanza n. 27834 del 30 ottobre 2019 (udienza 10 luglio 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Locatelli Giuseppe - Est. Federici Francesco
Articolo 41-bis del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento parziale – Non è un accertamento autonomo rispetto all’accertamento ex artt. 38 e 39 del DPR n. 600 del 1973 – L’avviso di accertamento può basarsi su metodo induttivo e pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare – Non assume rilievo il fatto che nel relativo avviso ci si riferisca erroneamente all’art. 39 del DPR n. 600 del 1973, e non all’art. 41-bis

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