Le pensioni privilegiate ordinarie
non sono esenti da imposte dirette
Non sono tra i redditi indicati dal Dpr 601/1973, né sono assimilabili alle pensioni di guerra, né, tantomeno, a quelle per invalidità contratta nella leva militare
Ordinanza n. 7465 del 14 aprile 2016 (udienza 2 marzo 2016)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto
Pensioni privilegiate ordinarie – Esenzione da imposizione diretta – Non rientrano tra i redditi indicati dall’articolo 34 del Dpr 601/1973