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Avviso ai litiganti

Le pensioni privilegiate ordinarie
non sono esenti da imposte dirette

Non sono tra i redditi indicati dal Dpr 601/1973, né sono assimilabili alle pensioni di guerra, né, tantomeno, a quelle per invalidità contratta nella leva militare

SINTESI: Le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dall’art. 34 del DPR n. 601/1973, non potendosi assimilare - in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Né assume alcun rilievo la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in questione, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro (cfr. Cass. 28735/2005, 27938/2009, 2109/89 e, da ultimo, Cass. 25293/2014 e 11010/2014).
 
Ordinanza n. 7465 del 14 aprile 2016 (udienza 2 marzo 2016)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto
Pensioni privilegiate ordinarie – Esenzione da imposizione diretta – Non rientrano tra i redditi indicati dall’articolo 34 del Dpr 601/1973
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