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Avviso ai litiganti

Polizza vita come investimento:
è indice di capacità contributiva

In questo caso non è applicabile il criterio d’imputazione consistente nella presunzione che la spesa sia stata sostenuta con redditi conseguiti in più anni

soldi con piantina
SINTESI: Qualora il giudice del merito, con accertamento di fatto esente da vizi logici, abbia qualificato alcune polizze di assicurazione sulla vita come polizze di investimento ai fini della determinazione sintetica del reddito, dette assicurazioni come tali non sono escluse dai fatti-indice di capacità contributiva di cui all’articolo 9 della tabella allegata al DM 10 settembre 1992. Inoltre, nella specie, non trova applicazione il criterio d’imputazione di cui all’articolo 38, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis e consistente nella presunzione che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti). Si tratta, infatti, di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro, ovvero di premi pagati a cadenza periodica, in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, con la conseguenza che risulta corretta l’imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui gli stessi sono stati versati.
 
Sentenza n. 17793 del 19 luglio 2017 (udienza 9 febbraio 2017)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. La Torre Maria Enza
Accertamento – Redditometro – Indice di capacità contributiva rappresentato da polizze vita qualificate come investimenti
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