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Avviso ai litiganti

Il potere di verifica della Dr
si misura dal volume d'affari

La Cassazione ribadisce la validità degli accertamenti fondati sull’attività ispettiva svolta dalle direzioni regionali nei confronti di contribuenti con ingenti Va

SINTESI: La Corte di cassazione ribadisce che, in tema di accertamenti tributari, le Direzioni regionali delle Entrate sono munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate adottate in diretta attuazione dell’art. 66, comma 3, del D.Lgs. n. 300 del 1999, dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio, peraltro, è stato successivamente riconfigurato dall’art. 27, comma 13, del DL n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 2 del 2009, che ha riservato alle medesime Direzioni tali poteri di verifica nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari (Cfr. Cass. n. 20856/2016).
 
Ordinanza n. 30372 del 18 dicembre 2017 (udienza 22 novembre 2017)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Manzon Enrico
Poteri e competenze delle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate – Attività di verifica fiscale nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari
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