Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)
Avviso ai litiganti
Presunzione fuori senza testimoni? Principio escluso in contenzioso
Le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da terzi hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari
SINTESI: Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo, che è necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio, e non implica, pertanto, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da 'terzi', e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente - parte e l'erario. Tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (Cass., nn. 903/2002, 9402/2007). Dal detto divieto di ammissione della prova testimoniale, infatti, non discende la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 c.c., comma 2, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale; poiché questa norma, attesa la natura della materia e il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario (Cass., nn. 22804/2006, 12210/2002).
Sentenza n. 5746 del 10 marzo 2010 (udienza del 10 novembre 2009) Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Sotgiu Processo tributario - Principio della prova - Mezzi - Prova per testi - Preclusione - Dichiarazioni di terzi - Accertamento - Efficacia probatoria
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