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Avviso ai litiganti

Presunzioni semplici se il rilevo
emerge da scritture non obbligatorie

Il Fisco può basare l’accertamento ai fini Iva e delle imposte dirette in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 2729 cc

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SINTESI: In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l’applicabilità della disciplina dettata dal DPR n. 441 del 1997, in materia di presunzioni di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria. Non sono tuttavia inapplicabili le disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita (cfr., Cass. n. 12245 del 2018).

Sentenza n. 4426 del 13 febbraio 2023 (udienza 7 febbraio 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Fracanzani Marcello M.
Accertamento IVA e imposte dirette – Ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie – Non si applica la presunzione di cessione e di acquisto dei beni che presuppone un riscontro su documentazione contabile obbligatoria – È possibile la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

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