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Avviso ai litiganti

Presunzioni "supersemplici": onere
della prova in capo al contribuente

Il Fisco vi può far ricorso, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, in caso di accertamento d'ufficio

SINTESI: Ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 600 del 1973, l’Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all’Ilor, con facoltà di ricorso a presunzioni c.d. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio.
 
Sentenza n. 1506 del 20 gennaio 2017 (udienza 16 novembre 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Iannello Emilio
Articolo 41, Dpr 600/1973 – Accertamento d’ufficio – L’ufficio determina il reddito con facoltà di ricorso a presunzioni cosiddette “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – La prova contraria spetta al contribuente
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