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Avviso ai litiganti

Prima casa, aliquota con sconto
solo se è abitazione principale

Altrimenti manca uno dei presupposti per l'accesso ai benefici previsti in caso di acquisto e l’Agenzia revoca le agevolazioni

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SINTESI: L’agevolazione c.d. “prima casa” disciplinata nella Parte I, art. 1, Nota II bis della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che sull’immobile acquistato vi sia un vincolo di destinazione, ad abitazione principale, con annesso divieto di rivendita infraquinquennale dell’immobile medesimo. L’agevolazione in esame presuppone in ogni caso che l’immobile acquistato sia effettivamente adibito ad abitazione principale (Cass. n. 13491 del 2008; Cass. n. 20376 del 2006). Questa interpretazione è direttamente ricavabile dalla necessità di spostare la residenza nell’immobile ex Nota II bis 1, lett. a), della tabella citata, oltreché dalla decadenza dal beneficio conseguente all’alienazione infraquinquennale nel caso che non si acquisiti un nuovo immobile da adibire a nuova abitazione principale.
 
Sentenza n. 14173 del 5 giugno 2013 (udienza 18 aprile 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Bruschetta Ernestino Luigi
Agevolazioni fiscali – Acquisto della prima casa – Aliquote agevolate sulle imposte indirette – Destinazione effettiva dell’immobile ad abitazione principale - Necessarietà
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