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Avviso ai litiganti

Prima casa: in comunione dei beni
dichiarazioni da entrambi coniugi

Nessuna eccezione alla regola, i requisiti per il bonus devono essere posseduti da moglie e marito e, quindi, occorrono le due rispettive attestazioni

SINTESI: A norma dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, nota 2-bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale: la circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta e nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo.
 
Ordinanza n. 14326 del 5 giugno 2018 (udienza 9 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Manzon Enrico – Est. Pellecchia Antonella
Art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, nota 2-bis lett. b) e c) – Agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” – Obblighi dichiarativi in capo al contribuente
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