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Avviso ai litiganti

“Prima casa” in costruzione: requisiti
entro il triennio per l’accertamento

L’immobile deve essere destinato, come dichiarato dal contribuente stesso, ad abitazione principale “non di lusso”

casa in costruzione

SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, previsti dall’ art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982, e dall’art. 2, comma 1, del DL n. 12 del 1985, (convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985), spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione “non di lusso”. Tuttavia, i detti benefici possono essere conservati soltanto a condizione che la finalità – dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto – di destinare l’immobile, avente le caratteristiche “non di lusso” richieste dalla legge, a propria abitazione, venga realizzata al massimo entro il termine triennale di decadenza stabilito – dall’art. 74 del DPR n. 634 del 1972, poi dall’art. 76 del DPR n. 131 del 1986 - per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi.
 
Ordinanza n. 28577 del 15 dicembre 2020 (udienza 8 ottobre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Stalla Giacomo
Agevolazioni tributarie per l’acquisto “prima casa” – Art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982 e art. 2, comma 1, del DL n. 12 del 1985 – Le agevolazioni spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione “non di lusso” – L’agevolazione spetta a condizione che tale finalità venga realizzata entro il termine triennale di decadenza stabilito per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi
 

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