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Avviso ai litiganti

Prima casa, senza trasferimento
salta il Registro agevolato

Il mancato rispetto dell’impegno preso nei confronti del Fisco è giustificato soltanto da eventi di forza maggiore imprevedibili

casetta che si sposta con pacchi

SINTESI: In tema di imposta di registro, l’art. 2 del DL n. 12 del 1985 (convertito nella L. n. 118 del 1985), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza anagrafica, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

Sentenza n. 5021 del 16 febbraio 2022 (udienza 19 gennaio 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. Balsamo Milena
Imposta di registro – Fruizione dei benefici cd. prima casa – Il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto è un elemento costitutivo per fruire del beneficio richiesto

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