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Avviso ai litiganti

I primi motivi della lite tributaria
restano cristallizzati sino alla fine

Costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e circoscrivono l’oggetto del processo

giudice

SINTESI: Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 24, comma 2 (cfr. Cassazione n. 19616 del 2018).

Ordinanza n. 22156 del 13 luglio 2022 (udienza 20 maggio 2022)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Angarano Rosanna
Giudizio tributario – È inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento – L’oggetto del processo tributario è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti col ricorso introduttivo

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